Art. 13.
(Istituti di garanzia).

      1. La regione autonoma persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.
      2. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano la tutela dei diritti dei minori, anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle famiglie.